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Carta dei Diritti della Famiglia 2   versione testuale
Articolo 1



Ogni persona ha diritto alla libera scelta del proprio stato di vita, e perciò a sposarsi e formare una famiglia oppure a restare celibe o nubile.(15)
 
a) Ogni uomo e ogni donna, che ha raggiunto l'età del matrimonio e ne ha la necessaria capacità, ha il diritto di sposare di formare una famiglia senza alcuna discriminazione; restrizioni legali all'esercizio di questo diritto, sia di carattere permanente che temporaneo, possono essere introdotte solamente quando sono richieste da gravi ed oggettive esigenze dello stesso istituto matrimoniale e della sua rilevanza sociale e pubblica; e devono, in ogni caso, rispettare la dignità e i diritti fondamentali della persona.(16)
 
b) Coloro che desiderano sposarsi e formare una famiglia hanno il diritto di attendersi dalla società quelle condizioni morali, educative, sociali ed economiche che li mettano in grado di esercitare il loro diritto a sposarsi in piena maturità e responsabilità.(17)
 
c) Il valore istituzionale del matrimonio deve essere sostenuto dalle pubbliche autorità: la situazione delle coppie non sposate non deve essere messa sullo stesso piano del matrimonio debitamente contratto.(18)
 
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